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Padre e madre anziché genitori

2025-04-24 14:57

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Il decreto ministeriale 31 gennaio 2019 disponeva la sostituzione della parola “genitori” con “madre e padre” e che “la richiesta di CIE valida per l'

Il decreto ministeriale 31.01.2019 aveva disposto la sostituzione della parola «


genitori

» con le parole «


madre e padre

» nella CIE (carta d’identità elettronica) valida per l’espatrio.



La partner della madre naturale di un minore, dopo aver adottato il medesimo con sentenza passata in giudicato e al fine di ottenere per il figlio la carta d’identità elettronica valida per l’espatrio, si rivolgevano al giudice affinché disapplicasse il decreto ministeriale 31.01.2019.



Il Tribunale di Roma, previa disapplicazione per illegittimità del decreto ministeriale 31 gennaio 2019, ordinava al Ministero dell’interno l’indicazione “


genitore

” anziché “


padre/genitore madre/genitore

” in corrispondenza dei nomi delle due attrici sulla carta d’identità del minore, figlio naturale di una di esse e figlio adottivo dell’altra.



La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello proposto dal Ministero dell’Interno che si rivolgeva dunque alla Corte di Cassazione.



La Suprema Corte nella sentenza n. 9216/2025, innanzitutto, richiama la propria giurisprudenza secondo cui, rispetto a una coppia omoaffettiva femminile, l’adozione in casi particolari si presta a realizzare appieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, giusto quanto disposto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 79/2022).



Inoltre, i Giudici precisano che la fattispecie in esame non concerne una questione di Stato Civile, come contestato dal Ministero, bensì il solo mancato rilascio della carta d'identità elettronica valida per l'espatrio di un minore per l’ostacolo tecnico della dicitura madre / padre, essendo il minore figlio naturale di una donna e figlio adottivo di un'altra.



Ne deriva che la sentenza di adozione che aveva riconosciuto alla partner della madre naturale la condizione di madre adottiva, doveva comportare la disapplicazione del decreto ministeriale 31.01.2019, che, lungi dal violare il concetto di bigenitorialità, come lamentato dal Ministero, impedirebbe invece di dare adeguata rappresentazione alla realtà giuridica familiare venutasi a creare a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di adozione.



Gli Ermellini rilevano infatti come tale decreto ministeriale, laddove prevede che la parola “genitori” sia sostituita dalle parole “madre e padre” sul verso del documento di identità, contrasti con l’art. 3 comma 5 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.) che invece prevede che “la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci”. Il decreto in questione deve quindi essere disapplicato, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 preleggi, perché contenente una norma contraria alle disposizioni di legge.



In definitiva, la Cassazione rigetta il ricorso del Ministero ribadendo come la sentenza impugnata aveva correttamente preso atto delle reali circostanze indicate dalle parti, disponendo così la corretta indicazione dei dati corrispondenti alle figure genitoriali nel rilascio della Cie (carta d'identità) elettronica per il minore.




a cura di avv. Federica Girardi