Nullità del legato e accrescimento

Tizia adiva il Tribunale competente chiedendo la nullità dei legati disposti a favore dei convenuti nel testamento della de cuius con conseguente richiesta di subentro nella quota di costoro quale erede in successione legittima. L’attrice contestava, infatti, l'incapacità a ricevere per testamento dei convenuti nella loro qualità, rispettivamente, di Amministratore di Sostegno della de cuius e di moglie del primo.
Sia il Tribunale che poi la Corte d'Appello rigettavano la domanda attorea. In particolare, la Corte territoriale confermava la capacità di ricevere per testamento dell'Amministratore di sostegno e di sua moglie trattandosi, nel caso di specie, di amministrazione puramente assistenziale e non sostitutiva.
Tizia ha, dunque, proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 8319/2024, pur per ragioni processuali, ha rigettato il ricorso con cui era stata chiesta la nullità dei legati a favore dell’amministratore di sostegno e di sua moglie.
Gli Ermellini, infatti, rilevato come con separato giudizio, ormai definitivo, fosse stata riconosciuta alla ricorrente la qualità di mera legataria, analizzano preventivamente le conseguenze, in caso di accoglimento della domanda di nullità dei legati, rispetto all’accrescimento delle altre quote o degli altri legati.
L’iter argomentativo parte dal disposto dell’art. 675 c.c., secondo cui l’accrescimento tra collegatari si verifica solo in determinate condizioni:
a) se è stato legato uno stesso oggetto;
b) quando dal testamento non risulti una diversa volontà;
c) fermo il diritto di rappresentazione.
Nel caso in esame, non ricorrendone le condizioni, i giudici giungono ad escludere l’accrescimento a favore dei collegatari.
Deve, pertanto, trovare applicazione il principio secondo cui “i beni sopravvenuti vadano ricompresi nella quota attribuita a colui che è stato istituito quale erede” stante la c.d. forza espansiva della istitutio ex certa re, non potendo attuarsi una diversa attribuzione secondo le regole della successione legittima.
Sulla base di tale presupposto, i giudici concludono che unico possibile beneficiario, in caso di accoglimento della domanda di nullità dei legati, è l’erede a titolo universale per istituzione ex certa re e non la ricorrente legataria.
Ne consegue che la ricorrente, non potendo trarre un beneficio diretto dalla privazione di efficacia dei legati disposti a vantaggio dei convenuti, risulta carente dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e pertanto il suo ricorso va rigettato.

A cura di Avv. Federica Girardi