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Danno endo-familiare da violazione degli obblighi genitoriali

2026-01-07 17:43

Federica Girardi

Il Tribunale nel 2018 accertava il rapporto di filiazione naturale tra il convenuto e il minore con conseguente condanna del padre al versamento di un

Il Tribunale nel 2018 accertava il rapporto di filiazione naturale tra il convenuto e il minore con conseguente condanna del padre al versamento di un contributo per il mantenimento con decorrenza dalla domanda, mentre veniva rigettata la domanda, formulata dalla madre, di risarcimento del danno non patrimoniale da abbandono e da perdita di un congiunto.

 

In sede di gravame la Corte d’Appello accoglieva la domanda di rimborso delle spese sostenute dalla madre per il mantenimento del figlio dalla nascita con aumento dell’assegno di mantenimento, ma veniva confermato il rigetto della domanda risarcitoria da illecito endofamiliare, riconoscendo i fatti costitutivi della domanda, ma non la prova del danno.

 

La madre ricorreva per Cassazione per avere, tra l’altro, la corte territoriale respinto la domanda di condanna al danno per illecito endofamiliare per mancanza di prova, da ritenersi invece presunta e tabellarmente quantificata.

 

La Suprema Corte (ordinanza n. 24719/2025) ha innanzitutto richiamato il principio secondo cui “la violazione di doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti; questa, pertanto, può dar luogo a un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 cod. civ., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità”.

 

Ciò posto, gli Ermellini, richiamando le Sezioni Unite n. 26972/2008 hanno ribadito come il danno non patrimoniale sia risarcibile in caso di violazione grave di diritti inviolabili della persona e, non potendo mai ritenersi “in re ipsa”, vada debitamente allegato e provato dal richiedente anche mediante presunzioni semplici. Al contempo, peraltro, i Giudici hanno richiamato l’ulteriore principio secondo cui “la morte di una persona cara costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere ex articolo 2727 cod. civ. che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi”.

 

Alla luce di tale presupposto, la Cassazione ha definito “notoria circostanza che la lesione da perdita della bigenitorialità costituisce di per sé un fatto noto dal quale poter desumere un’alterazione della vita del figlio che comporta scelte ed opportunità diverse da quelle altrimenti compiute” e ha ritenuto un punto di riferimento per la liquidazione del danno i parametri tabellari adottati per la perdita parentale.

 

a cura di avv. Federica Girardi